INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP (104)
In questi mesi ho avuto una diagnosi di leucemia mieloide cronica. Mi sto ancora orientando rispetto alle future prossime necessità e mi chiedo come ottenere eventuali pensioni o assegni per invalidità civile e altri supporti anche al lavoro. Non so da che parte iniziare.
Le provvidenze economiche assistenziali (assegni, pensioni, indennità) vengono erogate solo se si è in possesso di verbale di invalidità. La prima cosa da fare, pertanto, è richiedere l’accertamento dell’invalidità civile. È consigliato richiedere contestualmente anche l’accertamento dell’handicap (Legge 104/1992); quest’ultima condizione, se riconosciuta nella situazione di gravità, apre l’opportunità di permessi lavorativi per il diretto interessato o per chi lo assiste.
Entrambe le valutazioni se richieste vengono effettuate in un’unica visita di accertamento. La domanda va presentata all’INPS per via telematica. Il primo passaggio è rivolgersi al medico curante che compila un certificato introduttivo che illustra le condizioni sanitarie e annota tutte le informazioni utili al successivo accertamento. Questo certificato va unito alla domanda vera e propria che si può presentare appoggiandosi ad un patronato sindacale oppure accedendo al sito dell’INPS utilizzando il proprio PIN/SPID precedentemente richiesto nello stesso sito (www.inps.it).
Dopo la presentazione della domanda, l’interessato riceve la formale convocazione a visita presso la ASL o presso l’INPS. La visita si conclude con un verbale che successivamente verrà inviato all’interessato. Se l’invalidità riconosciuta comporta la concessione di provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) una successiva comunicazione dell’INPS richiederà ulteriori informazioni (reddito personale, ricovero, numero di conto su cui versare le provvidenze).
In caso di patologia oncologica, e quindi anche ematologica, è previsto un iter di accertamento accelerato con la convocazione entro 15 giorni dalla domanda (art. 6 legge 80/2006). Fondamentale, pertanto che il medico curante indichi nel certificato introduttivo l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica/ematologica in atto e il riferimento alla legge 80/2006 (c’è una casella specifica da barrare).
La stessa attenzione (indicare la legge 80 e la presenza di una patologia oncologica/ematologica) va posta anche al momento della presentazione della domanda vera e propria.
INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP (104)
Chi è affetto da malattia ematologica con esiti da trapianto e terapie in corso, viene riconosciuto persona con handicap grave 104 e l’indennità di accompagnamento?
Ad oggi non c’è formalmente alcun automatismo giuridico fra con esiti da trapianto e terapie in corso (o terapie assimilabili o terapie salvavita) e riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità (legge 104/1992, art. 3 comma 3) né, tantomeno, c’è automatismo con la concessione dell’indennità di accompagnamento. Sono valutazioni cliniche, sanitarie e di necessità assistenziali comunque affidate alla discrezionalità delle Commissioni di valutazione.
Con queste premesse, si rileva comunque negli anni una consolidata tendenza in questi casi a riconoscere la condizione di handicap con connotazione di gravità, prevalentemente concessa prevedendo rivedibilità nel tempo con scadenze variabili.
PERMESSI E CONGEDI
Uso i permessi lavorativi 104/1992 per assistere mio marito riconosciuto persona con grave disabilità circa due anni fa. Il mese prossimo il suo verbale scade e deve essere convocato a nuova visita. Mentre aspettiamo posso continuare a fruire dei permessi? Devo fare domanda? Sono una dipendente del privato.
Esiste una norma (legge 114/2014; art. 25) che ha sancito un principio importante: nell’attesa della revisione dei verbali di invalidità civile e di handicap (104) rimangono vigenti tutte le prestazioni, le agevolazioni e le eventuali provvidenze economiche fino a nuova visita. Questo vale anche per i permessi lavorativi (articolo 33 della legge 104/1992).
La circolare INPS 127 dell’8 luglio 2016 ha precisato che chi fruisce dei permessi mentre è in attesa di revisione non è necessario che presenti nessuna nuova domanda. La domanda è invece necessaria se si sta fruendo dei congedi (quelli straordinari fino a due anni anche frazionabili).
CONTRASSEGNO INVALIDI
Mi è stata riconosciuta l’invalidità al 100% e l’handicap grave (104) a causa di postumi da una patologia ematologica. Ho diritto di ottenere il contrassegno per il parcheggio disabili? La polizia municipale della mia città afferma che questo diritto deve essere espressamente riportato nei verbali.
La polizia locale– in rappresentanza del Sindaco – rilascia il contrassegno disabili nel rispetto dell’articolo 381 del Regolamento del codice della strada. In effetti per il rilascio di quel documento è necessario che il richiedente sia in possesso di adeguata documentazione. Non è sufficiente il riconoscimento di una percentuale di invalidità, quand’anche elevata, o della condizione di handicap anche se con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
Infatti, il contrassegno non viene concesso a tutte le persone con disabilità ma solo ai ciechi e ad invalidi con una capacità di deambulazione ridotta.
Viene quindi richiesto che in uno di quei verbali vi sia la specifica annotazione “Invalido con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)”. Se non c’è quell’annotazione il Comune di competenza non rilascia il contrassegno.
Quella condizione – va detto – può essere accertata oltre che dalla Commissione che valuta invalidità civile o handicap, anche dal servizio di medicina legale della ASL di residenza. Ma la sostanza è comunque quella: senza l’esplicita indicazione il contrassegno non deve essere concesso.
PATENTE DI GUIDA
Vorrei sapere se essendo affetti da leucemia linfatica cronica si possano avere problemi per il rinnovo della patente di guida e se c’è l’obbligo di dichiararla in fase di visita medica.
Quella patologia rientra fra le malattie del sangue o fra le patologie ematologiche/oncologiche che vanno dichiarate in sede di rilascio o il rinnovo della patente. Bisogna però sapere che la commissione (patenti) valuta se la persona sia nelle condizioni di poter guidare oppure – e questa è la condizione prevalentemente valutata nelle patologie oncologiche – se la persona assuma farmaci che incidono sul suo Sistema Nervoso Centrale e quindi sulla sua capacità di concentrazione, di reattività, sul rischio di sonnolenza o di intorpidimento. In questo caso richiede documentazione rilasciata dal medico specialista (ematologo/oncologo).
La risposta, pertanto è sì: va dichiarata.
Nessuna norma (regolamento del Codice della Strada e atti applicativi anche in funzione delle disposizioni comunitarie) prevede il divieto di concessione della patente B di guida ai pazienti oncologici, in ispecie del sangue. Tuttavia, viene sempre richiesta una relazione medico-specialistica sulla condizione clinica generale, sulle terapie farmacologiche con particolare precisazione se incidano o meno sul Sistema Nervoso Centrale.
CONGEDO PER CURE
Sono un lavoratore dipendente con una invalidità del 75%. Vorrei recarmi presso un centro privato per svolgere alcune terapie avanzate che migliorino la mia condizione di salute. Devo prendere malattia?
No. Agli invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 50% è concessa la possibilità di fruire di 30 giorni annuali (anche non continuativi) di congedo per cure connesse al proprio stato invalidante.
La domanda va presentata al datore di lavoro allegando la certificazione del medico convenzionato con il SSN o afferente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in correlazione con l’infermità invalidante. Va allegato anche il verbale di invalidità civile.
Il dipendente è tenuto a documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure, presentando idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la cura, la terapia o altro. Nei casi di cicli di terapie o cure, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con una sola attestazione cumulativa.
Importante ricordare che il congedo per cure non è computato nel periodo di comporto.
LAVORO E MALATTIA
Negli ultimi due anni a causa di una patologia ematologica sono rimasto assente per periodi molto prolungati dal lavoro. Mi hanno avvertito che rischio di superare il periodo di comporto. Che cosa significa e cosa comporta?
Il periodo di comporto è quel limite massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto. Il periodo di comporto è solitamente regolamentato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Alcuni prevedono che nel caso di terapie salvavita o in presenza di particolari patologie quel periodo venga allungato.
Per conoscere le regole e l’ampiezza del periodo di comporto è sempre necessario conoscere il contratto collettivo di riferimento.
SPESE PER LA BADANTE
Mio padre malato ematologico con handicap grave (104), si avvale dell’assistenza di una badante. Essendo nel mio nucleo familiare e convivente con me, posso scaricare oltre alla percentuale di stipendio corrisposto alla badante anche la quota di contributi?
Le norme vigenti prevedono due forme, fra loro cumulabili, di agevolazioni fiscali per le spese per addetti ai servizi domestici (colf e badanti con regolare contratto anche a part time) e per addetti all’assistenza.
La prima agevolazione consente di detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
La seconda agevolazione è la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
SEDE DI LAVORO
Ho un figlio con grave disabilità riconosciuta a causa di una malattia ematologica. Mi chiedevo se mi spetta di diritto l’avvicinamento alla sede di lavoro più vicina a casa o possa essere una cosa opzionale da parte della mia azienda.
La richiesta di trasferimento o di avvicinamento, per i familiari di persone con handicap grave (legge 104/1992) è un interesse legittimo, ma non un diritto soggettivo. Il che significa che l’azienda, per motivi tecnico-organizzativa, può non accogliere la richiesta di trasferimento.
In ambito pubblico poi il regime dei trasferimenti (fra sedi, fra amministrazioni, fra amministrazioni dello stesso comparto o di comparto differente) segue regolamentazioni e prassi differenti che comunque presuppongono la valutazione caso per caso delle diverse situazioni.
CONGEDO PER CURA
Essendo un lavoratore dipendente con un’invalidità civile totale riconosciuta, intendo avvalermi del congedo per cure che mi risulta essere di trenta giorni. Ma nei trenta giorni si conteggiano anche i sabati e le domeniche?
L’articolo 7 del decreto legislativo 119/2011 prevede al comma 1 che “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.”
I 30 giorni di congedo per cure, non fruiti nell’anno di competenza, non possono essere cumulati e usufruiti successivamente.
Si ritiene che i giorni debbano essere di calendario ma non necessariamente consecutivi (come sembra evincersi anche dalla nota del Ministero del Welfare del 6 aprile 2004). Relativamente al conteggio dei giorni di sabato e domenica, riteniamo che questi non vadano conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato della struttura presso la quale si sono svolte le cure.
AGEVOLAZIONI AUTO
Vorrei informazioni sull’esenzione bollo auto. All’Aci locale mi hanno detto che non era possibile richiederla perché l’invalidità di mia figlia, per linfoma, è temporanea. Non sono molto convinta, mi potete dire come funziona?
La “temporaneità” c’entra poco: piuttosto va precisato che non tutte le disabilità godono delle agevolazioni fiscali, in particolare poi se nel verbale di invalidità o di handicap non sono previste – al di là della gravità – talune specifiche voci. Ma andiamo per ordine.
La materia relativa al bollo auto fin dal 2001 è di competenza delle Regioni e delle Province autonome che quindi disciplinano anche i criteri di accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni.
In linea generale le Regioni hanno mantenuto tendenzialmente criteri omogenei a quelli previsti per l’applicazione dell’IVA agevolata. Conseguentemente l’esenzione viene concessa a persone con disabilità motoria, intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (non vedenti e sordi). Alcune regioni hanno previsto qualche formula di maggior favore.
Quanto alle patologie ematologiche o oncologiche si pone sempre il problema, per poter accedere a questi benefici, di dimostrare che la patologia comporta effettivamente anche una delle disabilità elencate sopra. Purtroppo, spesso in presenza di una patologia oncoematologica quella annotazione non c’è, non viene riconosciuta.
Non è quindi sufficiente una data percentuale di invalidità (anche se elevata) o la titolarità di una qualche esenzione. Fa fede invece quanto indicato nel verbale di invalidità o di handicap (legge 104/1992). Per questo motivo molte persone con patologie ematologiche non hanno formalmente diritto ad accedere a questi benefici.
PERMESSI E CONGEDI
Sono una persona con esiti recenti di una patologia ematologica e in possesso di verbale di handicap con gravità (legge 104, art. 3 comma 3). Oltre ai permessi di tre giorni al mese ho diritto anche ai due anni di congedo straordinario retribuito?
Il congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 ad oggi è concesso solo ai familiari (peraltro con limitazioni e condizioni) che assistano una persona con grave disabilità. Non è esteso al lavoratore per se stesso.